Normativa
Leggi e norme prevenzione caduta nelle coperture
Normativa Regionale
Fonti: siti istituzionali delle singole Regioni.
Toscana
D.P.G.R.T. 23 nov. 2005, n. 62/R
Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana
Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
Legge Regionale Toscana
Abrogazione del D.P.G.R.T. 62/R/2005
Il D.P.G.R.T. 18 dicembre 2013, n. 75/R abroga completamente il precedente D.P.G.R.T. 62/R/2005.
Liguria
Normativa Regione Liguria
Aggiornamento Normativa Regione Liguria
Lombardia
Normativa Regione Lombardia
Veneto
Legge Regionale Veneto
Regolamento in vigore nel Veneto
Aggiornata la normativa regionale veneta sulla necessità di sistemi anticaduta in caso di nuove costruzioni o opere con pratica edilizia. Con deliberazione n. 97 del 31 gennaio 2012 la Giunta Regionale ha approvato la modifica delle istruzioni tecniche per le manutenzioni in quota di cui alla DGR n. 2774/2009: per ogni cantiere di nuova costruzione o che preveda pratica edilizia — esclusi quindi i soli lavori senza titolo abilitativo, come precisa l’allegato A della DGR 97/2012 — è quindi necessario rispettare le indicazioni tecniche dell’allegato B.
Umbria
Friuli Venezia Giulia
Trento
Piemonte
Emilia Romagna
Sicilia
Normativa Regione Sicilia
Nuova normativa per la prevenzione e protezione contro le cadute dall’alto, Regione Sicilia, 5 settembre 2012.
Marche
Campania
Normativa nazionale
La legge prevede per i lavori eseguiti ad un’altezza superiore a 2 m la predisposizione di idonee opere provvisorie quali ponteggi e parapetti. Deroghe a tali disposizioni possono essere concesse nei casi in cui i soli lavori di breve durata (ispezioni, semplici manutenzioni, rilievi ecc.) sono effettuati da personale addestrato e dotato di idonei sistemi anticaduta. E proprio nel caso di brevi interventi di manutenzione possono essere utilizzati dispositivi come le linee vita, predisposti all’atto della costruzione dell’immobile o nel caso di manutenzione dello stesso.
La regione Toscana, con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti derivanti dalle cadute dall’alto, attraverso il D.P.G.R. 23 novembre 2005 n. 62/R ha emanato il regolamento sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza attraverso il quale si è reso obbligatorio l’inserimento di adeguati punti d’ancoraggio conformi a EN 795 per le imbracature anticaduta su tutti gli edifici di nuova fabbricazione ed edifici in fase di ristrutturazione.
Diventa quindi importante installare in modo corretto idonei dispositivi di ancoraggio sulle coperture delle costruzioni e predisporre quanto necessario ad un accesso sicuro ai tetti per il raggiungimento del primo ancoraggio utile. E’ quindi necessario realizzare uno studio preliminare per esaminare il problema dell’accesso alle diverse tipologie di copertura ed affidare la progettazione e l’installazione di linee vita e sistemi anticaduta solo a personale qualificato.
“Il Decreto Legislativo 81/2008, Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, ha rivisto e abrogato le precedenti impianto leggi e decreti in materia di sicurezza tra cui il DPR 547/55, la 164/56, il D.l.vo 626/94 e il D.L.vo 494/96 e ha riproposto alcune parti delle precedenti norme che sono state in parte riscritte.
Sopratutto il titolo IV capo secondo del D.L.vo 81/08 contiene la revisione del ex DPR 164/56 con delle importanti novità: l’art.115 tratta i “SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO” ed è cosi citato:
“Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:”
- assorbitori di energia;
- connettori;
- dispositivo di ancoraggio (es: ancoraggio in classe A1 e A2);
- cordini;
- dispositivi retrattili;
- guide o linee vita flessibili (es: linee in classe C);
- guide o linee vita rigide (es: il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri).
Art. 159 — mancato adempimento: arresto fino a due mesi o ammenda da 500,00 a 2.000,00 euro
Chiarimenti su dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. È stata, infatti, pubblicata la circolare 3 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 febbraio 2015, che contiene alcuni chiarimenti in materia di sicurezza e protezione contro le cadute dall’alto.
I dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI. Consulta la circolare
Decisione UE 2015/2181
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2181 della Commissione del 24 novembre 2015 sulla pubblicazione con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del riferimento alla norma EN 795:2012 «Equipaggiamento personale anticaduta — dispositivi di ancoraggio» a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 1 — Il riferimento della norma EN 795:2012 «Equipaggiamento personale anticaduta — dispositivi di ancoraggio» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la limitazione di cui all’allegato.
Norme UNI
Fonte: Sito Internet UNI – www.uni.com
UNI EN 795:2002
Protezione contro le cadute dall’alto. Dispositivi di ancoraggio. Requisiti e prove.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 795 (edizione luglio 1996) e dell’aggiornamento A1 (edizione ottobre 2000). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l’uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 360 (edizione maggio 2002). Specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso e la marcatura per i dispositivi anticaduta di tipo retrattile.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 360 (edizione maggio 2002). Specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso e la marcatura per i dispositivi anticaduta di tipo retrattile.
Versione in lingua italiana della norma europea EN 364 (edizione dic. 1992).
Specifica i metodi di prova per materiali, componenti e sistemi relativi ai dispositivi di protezione contro le cadute come segue: apparecchiature per prove statiche e metodi per prove statiche; apparecchiature per prove dinamiche, compreso un torso di prova; metodi di prova per le prestazioni dinamiche e prove di resistenza dinamica dei componenti e dei sistemi; prove di corrosione dei componenti metallici; apparecchiatura di prova e metodi di prova per le prove di condizionamento e per le prove di durata. Contiene inoltre le raccomandazioni per la programmazione delle prove. Appendice A (informativa): raccomandazioni per la programmazione delle prove.
Requisiti generali per le istruzioni per l’uso, la manutenzione, l’ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l’imballaggio.
Spazi confinati
Decreto Legislativo 81/08 – DPR 177, 14 settembre 2011
3.1 Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
3.2.3 I lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso.
3.2.4 Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l’accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.
Altri riferimenti normativi per gli spazi confinati si possono trovare al seguente link: www.ispesl.it/documenti_catalogo/ambienticonfinati.pdf
Linea guida I.S.P.E.S.L.
Fonte: Sito Internet I.S.P.E.S.L. – www.ispesl.it
Linea Guida per la scelta, l’uso e la manutenzione di Dispositivi di Protezione Individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi di arresto caduta.

