Normativa linee vita: obblighi, norme UNI e novità 2026
Una guida chiara ai riferimenti oggi applicabili per progettare, installare, usare e ispezionare sistemi anticaduta e dispositivi di ancoraggio permanenti sulle coperture.
Novità 2026: EN 17235:2024 armonizzata
Dal 9 febbraio 2026 la EN 17235:2024 per dispositivi di ancoraggio permanenti e ganci di sicurezza è citata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il periodo di coesistenza indicato dalla Decisione di esecuzione (UE) 2026/284 termina il 9 agosto 2027.
Per capitolati e nuove forniture è quindi essenziale distinguere i prodotti permanenti incorporati nell’opera, interessati dalla EN 17235, dai dispositivi rimovibili ricadenti nella UNI EN 795. Consulta la decisione su EUR-Lex.
Legge, regolamenti e norme tecniche: cosa cambia
D.Lgs. 81/2008
Gli articoli 111 e 115 regolano la scelta delle protezioni nei lavori in quota: priorità alle misure collettive e, quando necessaria, adozione di idonei sistemi individuali contro le cadute.
DPGR 75/R/2013
È il regolamento regionale di riferimento per accesso, transito e lavori in quota sulle coperture. Ha abrogato il precedente DPGR 62/R/2005.
Norme UNI ed EN
Definiscono criteri tecnici per prodotto, configurazione, posa, uso, ispezione e qualificazione degli installatori. Devono essere applicate in base al tipo di sistema e alla sua destinazione.
Normativa regionale sulle coperture
Le disposizioni regionali integrano il quadro nazionale e incidono soprattutto sugli interventi edilizi, sull’elaborato tecnico della copertura e sulle misure permanenti per accesso, transito e manutenzione. L’elenco conserva i documenti già presenti nel sito, distinguendo gli atti correnti da quelli storici o sostituiti.
Toscana
DPGR 75/R/2013 e successive modifiche: regolamento per accesso, transito e lavori in quota sulle coperture. Il DPGR 62/R/2005 è abrogato e resta solo come riferimento storico.
Liguria
L.R. 5/2010, nel testo coordinato con le successive modifiche: prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili e disciplina delle misure permanenti in copertura.
Lombardia
Decreto D.G. Sanità n. 119/2009: disposizioni tecniche regionali per la prevenzione delle cadute dall’alto. Va coordinato con il D.Lgs. 81/2008 e con eventuali prescrizioni comunali.
Veneto
Art. 79-bis L.R. 61/1985, introdotto dalla L.R. 4/2008, e DGR 97/2012 con istruzioni tecniche per le manutenzioni in quota.
Umbria
DGR 1284/2011 e disciplina regionale successiva, comprendente la L.R. 16/2013 e il quadro edilizio regionale: misure preventive e documentazione per gli interventi sulle coperture.
Friuli Venezia Giulia
L.R. 24/2015, nel testo vigente aggiornato dal 12 agosto 2023: sicurezza dei lavori in quota, prevenzione delle cadute e contenuti dell’elaborato tecnico della copertura.
Provincia di Trento
L.P. 3/2007 e DPP 25 febbraio 2008 n. 7-114/Leg.: regolamento tecnico per prevenire le cadute nei successivi lavori di manutenzione sulle coperture.
Piemonte
Art. 15 L.R. 20/2009, come modificato, e DPGR 23 maggio 2016 n. 6/R. Il 6/R ha abrogato il regolamento 5/R del 16 maggio 2016.
Emilia-Romagna
DGR 699/2015: atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile.
Sicilia
Decreto regionale 5 settembre 2012: disposizioni e indicazioni per la prevenzione delle cadute dall’alto, da coordinare con la normativa nazionale e con il titolo edilizio applicabile.
Marche
L.R. 22 aprile 2014 n. 7, con successive modifiche, in materia di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto nelle manutenzioni sulle coperture.
Campania
L.R. 20 novembre 2017: disposizioni per la prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto nelle attività in quota su edifici.
Attenzione: le disposizioni regionali possono essere integrate da modifiche successive, regolamenti edilizi comunali e modulistica locale. Per ogni intervento occorre verificare il testo coordinato e le prescrizioni del Comune competente.
Riferimenti tecnici aggiornati
| Riferimento | Stato / ambito | A cosa serve |
|---|---|---|
| EN 17235:2024 | Armonizzata dal 09/02/2026 Coesistenza fino al 09/08/2027 | Dispositivi di ancoraggio permanenti e ganci di sicurezza incorporati nelle opere. |
| UNI 11560:2022 | Edizione attuale | Criteri per individuazione, configurazione, installazione, uso, ispezioni e manutenzione dei sistemi di ancoraggio permanenti in copertura. |
| UNI 11900:2023 | In vigore | Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità dell’installatore di sistemi di ancoraggio permanenti. |
| UNI 11578:2015 | Riferimento nazionale per dispositivi permanenti | Requisiti, prove, marcatura e istruzioni dei dispositivi destinati all’installazione permanente. Va coordinata con il nuovo quadro europeo EN 17235. |
| UNI EN 795:2012 | Dispositivi rimovibili mono-utente | Requisiti e prove per dispositivi di ancoraggio destinati a essere rimossi dalla struttura. Non va usata come riferimento indistinto per ogni ancoraggio permanente. |
| CEN/TS 16415:2013 | Specifica tecnica multi-utente | Raccomandazioni e prove aggiuntive per dispositivi utilizzabili contemporaneamente da più persone. |
| UNI EN 363:2018 | Sistemi individuali anticaduta | Terminologia, principi di assemblaggio e caratteristiche generali dei sistemi individuali di protezione contro le cadute. |
| UNI EN 365:2005 | Gestione dei DPI anticaduta | Istruzioni, manutenzione, esame periodico, riparazione, marcatura e imballaggio dei dispositivi. |
Le norme tecniche non sostituiscono la valutazione dei rischi né la verifica della struttura di supporto. Prodotto conforme e installazione conforme sono due verifiche distinte.
Cosa richiede un sistema anticaduta ben documentato
Qualificazione dell’installatore: UNI 11900
La UNI 11900:2023 identifica la figura professionale che effettua montaggio, smontaggio e ispezioni dei sistemi di ancoraggio permanenti disciplinati dalla UNI 11560. Siderlavori impiega installatori qualificati UNI 11900 per nuove installazioni, adeguamenti e controlli dei sistemi esistenti.
Domande frequenti
La linea vita è sempre obbligatoria?
Non in modo automatico per qualsiasi copertura. L’obbligo riguarda la protezione dal rischio di caduta e dipende dal lavoro, dalla configurazione del luogo e dalle regole nazionali e regionali applicabili. La soluzione può prevedere protezioni collettive, sistemi di trattenuta o arresto caduta, accessi sicuri e procedure di recupero.
La UNI EN 795 vale ancora?
Sì, ma il suo campo di applicazione va letto correttamente: riguarda dispositivi di ancoraggio mono-utente destinati a essere rimossi dalla struttura. Per i dispositivi permanenti incorporati nell’opera è ora centrale la EN 17235:2024, armonizzata nel 2026.
Ogni quanto va ispezionato il sistema?
La periodicità deve seguire la documentazione del sistema, le indicazioni del fabbricante, il progetto, la UNI 11560 e le condizioni reali di esposizione e utilizzo. È necessaria una verifica straordinaria dopo l’arresto di una caduta, danni, eventi eccezionali o modifiche.
La marcatura del prodotto basta?
No. Occorrono anche una corretta configurazione, la verifica del supporto, la posa conforme, la documentazione e la gestione delle ispezioni nel tempo.
Devi verificare o adeguare una linea vita?
Siderlavori supporta aziende, progettisti e amministratori nella scelta, installazione e verifica di sistemi anticaduta in Toscana e nel Centro Italia.
Nota: questa pagina ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione del rischio, il progetto o il parere del professionista incaricato. I riferimenti vanno verificati rispetto al caso concreto e alle disposizioni locali vigenti.
