FAQ
Seguite anche la progettazione di un impianto di linea vita o dei sistemi anticaduta?
Effettuate anche l’installazione dei detti sistemi anticaduta, o questa rimane ad opera dell’utente finale?
Si possono ancorare sistemi anticaduta su qualsiasi tipo di copertura?
Quali sono i metodi d’ancoraggio sulle varie coperture?
Dipende dalla struttura. Solitamente vengono utilizzati:
- Resine chimiche (cemento armato e legno lamellare)
- Incravattaggio (carpenterie metalliche e legno massello)
- Inghisaggio (travi in cemento durante la fase di getto)
Che standard di sicurezza sono garantiti con questi sistemi/linee vita?
I sistemi rispettano gli standard richiesti dalle norme EN 795 ed EN 353.
In particolare:
- fino a 5 operatori per linee vita con sistemi Travspring a doppio assorbitore;
- fino a 3 operatori per linee vita con un solo assorbitore;
- campate massime di 15 metri tra gli appoggi.
Quanto costa una linea vita/sistema anticaduta?
Prima di valutare il costo di un prodotto è importante conoscerne le caratteristiche. Durata nel tempo e garanzie del produttore rappresentano valori fondamentali.
Molti fattori influenzano la corrosione dei prodotti zincati a caldo, tra cui:
- presenza di fumi corrosivi;
- zincatura non corretta;
- danni durante trasporto e installazione;
- infiltrazioni d’acqua che possono corrodere la base del supporto.
Per questo motivo vengono utilizzati supporti in acciaio zincato con uno spesso strato di zinco che garantisce una durata di almeno 40 anni.
La pagina rimanda inoltre a un articolo dedicato al prezzo di una linea vita.
Come privato posso acquistare il sistema anticaduta ed installarlo per conto mio?
Sì, è possibile acquistare direttamente il sistema anche come privato.
L’installazione, tuttavia, deve essere certificata da un’azienda con regolare partita IVA operante nel settore delle costruzioni, che si assume la responsabilità della corretta posa secondo:
- le istruzioni del produttore;
- il progetto;
- le verifiche strutturali.
Non esiste un albo ufficiale degli installatori. Qualsiasi impresa del settore costruzioni può installare un sistema anticaduta, mentre alcuni produttori organizzano corsi di formazione e rilasciano attestati.
La verifica strutturale è una fotocopia di una situazione standard o è la verifica con disegno tecnico degli ancoraggi?
La verifica di idoneità strutturale richiesta dal DPGR 62/R è sempre specifica per l’immobile interessato.
Deve essere redatta da un professionista abilitato, firmata in originale e indicare:
- il punto di installazione;
- il metodo di fissaggio;
- la capacità della struttura di sopportare i carichi previsti.
Gli ancoraggi sono certificati, ma la struttura che li ospita deve essere verificata caso per caso. In presenza di strutture non adeguate possono essere necessari interventi di rinforzo.
È importante evitare verifiche generiche o copie di altri cantieri.
Firma di tavole ed elaborato: il CSE chiedeva se ci fosse o meno un passo della normativa a cui ci si può riferire per dimostrargli che è sua responsabilità controllare e firmare la documentazione.
La normativa regionale DPGR 62/R del 2005 stabilisce che:
- l’elaborato tecnico della copertura viene redatto in fase di progettazione dal Coordinatore per la Progettazione o, se non previsto, dal progettista;
- viene completato a fine lavori dal Coordinatore per l’Esecuzione o dal Direttore dei Lavori;
- deve essere aggiornato in caso di modifiche;
deve essere consegnato al nuovo proprietario in caso di trasferimento dell’immobile; - costituisce parte integrante del fascicolo dell’opera.
Con il D.Lgs. 81/2008 vengono confermati gli obblighi del Coordinatore per la Progettazione, tra cui:
- redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- redazione del Fascicolo dell’Opera contenente le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi.
I dispositivi di ancoraggio devono avere marcatura CE?
Solo gli ancoraggi mobili di:
- Classe B (treppiedi, linee orizzontali temporanee, aste da infissi, ecc.);
- Classe E (ancoraggi a corpo morto);
devono essere marcati CE.
Gli ancoraggi permanenti di classe A, C e D non richiedono marcatura CE.
La Circolare n. 3 del Ministero del Lavoro del 13 febbraio 2015 chiarisce infatti che i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 475/92 e quindi non devono riportare la marcatura CE come DPI.

